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NORMATIVA

Pixel di tracciamento nelle email, il Garante impone il consenso dal 29 ottobre

Il provvedimento n. 284/2026 del Garante Privacy tratta i pixel di tracciamento nelle email come i cookie: consenso preventivo obbligatorio dal 29 ottobre 2026, salvo poche eccezioni. Cosa cambia per chi manda newsletter o email commerciali B2B.

Redazione Marketing B2B · 15 ottobre 2026

Dal 29 ottobre 2026 ogni pixel di tracciamento inserito in un’email che identifica chi la apre richiede, nella maggior parte dei casi, un consenso preventivo e specifico. Lo stabilisce il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile e corredato da sei mesi di tempo per adeguarsi.

Perché ti riguarda

Cosa dice davvero il provvedimento?

Il Garante qualifica il pixel di tracciamento come una forma di accesso al terminale del destinatario, lo stesso principio giuridico che regola i cookie sui siti web. La base normativa è l’art. 122 del Codice Privacy, la norma italiana che recepisce la direttiva ePrivacy sui cookie: per il marketing diretto serve quindi un consenso preventivo, libero, specifico e informato, con possibilità di revoca anche selettiva.

Il provvedimento non è ancora reperibile come testo integrale scaricabile da questa redazione per un blocco di rete dell’ambiente in cui scriviamo, ma il contenuto è confermato in modo convergente da una decina di fonti professionali indipendenti, tra cui lo studio legale aoShearman, il portale Agenda Digitale, lo studio Cravero e il portale e-cons, che riportano tutti lo stesso numero di provvedimento, la stessa data e lo stesso termine di adeguamento. Il comunicato stampa del Garante risulta pubblicato sul sito dell’autorità con il titolo “Tracking pixel nelle email: pubblicate le linee guida del Garante privacy”, a conferma che il provvedimento esiste ed è stato diffuso ufficialmente.

Chi può evitare il consenso?

Non tutti i pixel ricadono nell’obbligo. Le fonti professionali citate concordano su tre categorie di eccezione: il pixel non univoco, identico per tutti i destinatari della stessa campagna e quindi incapace di isolare il singolo utente; i pixel usati per finalità di sicurezza; e le comunicazioni istituzionali che non hanno natura commerciale. Resta invece sempre soggetto a consenso il pixel che permette di collegare l’apertura di un’email a una persona identificata, il caso tipico delle piattaforme di email marketing e marketing automation che registrano chi ha aperto cosa e quando.

Una parte delle fonti segnala anche che il consenso al pixel può essere incluso in quello già raccolto per l’invio di comunicazioni promozionali, a condizione che il destinatario sia informato in modo chiaro della presenza di strumenti di tracciamento. Altre fonti insistono invece su un consenso distinto e granulare, separato da quello per la ricezione delle email. In assenza del testo ufficiale verificabile da questa redazione, la lettura più prudente per una PMI B2B è trattare le due cose come separate: un modulo di consenso che nomini esplicitamente il tracciamento delle aperture, non solo la ricezione della newsletter.

Cosa cambia per chi gestisce una lista di contatti già esistente?

Per i nuovi contatti la regola si applica da subito, dal momento in cui si raccoglie l’indirizzo. Per le liste già esistenti, secondo una delle fonti professionali consultate, il termine per informare gli iscritti e permettere loro di rifiutare il tracciamento era già fissato al 14 luglio 2026, quindi anteriore alla scadenza generale del 29 ottobre. Chi non ha ancora aggiornato l’informativa della propria lista newsletter B2B dovrebbe quindi considerarsi già in ritardo su quella prima tappa, non solo in corsa contro la scadenza di fine mese.

Cosa deve fare concretamente chi invia newsletter o DEM B2B

Tre interventi emergono come comuni a tutte le fonti professionali consultate. Aggiornare l’informativa privacy indicando esplicitamente la presenza di pixel di tracciamento e la finalità della misurazione. Verificare nella piattaforma di invio se esiste un’opzione per disattivare il pixel per i contatti che non hanno dato consenso, separandola dall’invio stesso dell’email. Documentare nel registro dei trattamenti la base giuridica usata per ciascuna lista, perché in caso di reclamo l’onere di provarla è di chi invia, non di chi riceve.

Vale la stessa cautela vista per il soft spam dell’art. 130: una norma che sembra tecnica finisce quasi sempre per generare le prime sanzioni a partire dai reclami di singoli destinatari, non da controlli a tappeto del Garante.

Cosa resta da verificare

Il testo integrale del provvedimento non è stato scaricato direttamente da questa redazione, per un blocco di rete dell’ambiente in cui scriviamo che impedisce di raggiungere i siti istituzionali. I dettagli riportati qui, in particolare sulle eccezioni e sulla possibilità di consenso unico, derivano dalla convergenza di più fonti legali e professionali indipendenti, non dalla lettura diretta del documento ufficiale. Chi deve prendere una decisione di compliance vincolante farebbe bene a verificare il testo integrale sul sito del Garante prima della scadenza del 29 ottobre.

Vai più a fondo

Fonte primaria: comunicato stampa del Garante Privacy sulle linee guida sui tracking pixel nelle email.

Approfondimenti professionali indipendenti: analisi di aoShearman sul provvedimento n. 284/2026 · sintesi di Agenda Digitale sulle linee guida.

Sulla testata: Newsletter ai clienti senza consenso, le regole del soft spam dopo la Cassazione · Marketing automation stack per PMI, i listini 2026.


Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Per valutare la conformità delle proprie attività di email marketing è necessario rivolgersi a un professionista qualificato.

Tempo di lettura: 5 minuti

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