NORMATIVA
AI Act: da oggi obblighi di trasparenza per chatbot e IA
Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689: chatbot, immagini e testi generati da AI vanno dichiarati. Cosa cambia per chi fa marketing in una PMI italiana.
Redazione Marketing B2B · 2 agosto 2026
Da oggi, 2 agosto 2026, sono pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act. Chi gestisce un chatbot sul sito aziendale deve dichiararlo esplicitamente a chi scrive. Chi pubblica immagini, testi o video generati o modificati dall’intelligenza artificiale deve etichettarli. La norma esisteva dal 2024, ma da oggi diventa concretamente sanzionabile.
Perché ti riguarda: le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato globale annuo, con un regime proporzionato per le PMI (Reg. UE 2024/1689, art. 50 e art. 99). Se sul tuo sito c’è un chatbot che risponde alle richieste commerciali senza dichiararsi, o se pubblichi immagini generate con strumenti AI per il blog o le schede prodotto senza etichetta, da oggi sei tecnicamente fuori norma. Due interventi concreti risolvono situazioni diverse. Il primo: aggiungere una riga fissa nel messaggio di apertura del chatbot (“Sto parlando con un assistente automatico”), un intervento da un pomeriggio che copre l’obbligo più urgente e più controllato. Il secondo, più lento: rivedere il flusso con cui produci contenuti testuali e visivi con l’AI e inserire l’etichetta prima della pubblicazione, un lavoro che tocca chi scrive articoli, schede prodotto o post per i canali social e che richiede di aggiornare un processo, non solo un banner.
Cosa cambia esattamente per un chatbot aziendale da oggi?
L’obbligo riguarda chiunque interagisca con un utente tramite un sistema di intelligenza artificiale, dal chatbot del sito all’assistente vocale del centralino automatico. Le Linee guida pubblicate dalla Commissione Europea il 20 luglio 2026 precisano che l’informazione deve essere esplicita e arrivare al momento giusto: non basta scriverlo in fondo alla pagina o dentro l’informativa privacy, va detto dentro la conversazione, di norma nel messaggio di apertura (Commissione Europea, Linee guida art. 50 AI Act, 20/07/2026, ripreso da AI4Business e Cyber Security 360). Fa eccezione solo il caso in cui, per una persona di media attenzione, sia già ovvio dal contesto che sta parlando con una macchina: una condizione che nella pratica commerciale B2B, dove il chatbot spesso sostituisce un primo contatto umano, raramente si applica senza un accorgimento esplicito.
Quali contenuti di marketing generati da AI vanno etichettati?
Qui la norma distingue due casi, e la differenza conta per chi produce contenuti ogni settimana. Immagini, audio e video generati o sostanzialmente modificati dall’AI vanno etichettati in modo leggibile da chi guarda: la Commissione raccomanda formule come “Generato con intelligenza artificiale” o “Immagine creata con IA”, posizionate in modo visibile e non nascoste in un angolo. I testi generati dall’AI, invece, scattano sotto obbligo di etichetta solo quando sono pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse generale, la casistica che nella pratica riguarda articoli di blog, comunicati e contenuti a carattere informativo più che le singole didascalie promozionali di un post sponsorizzato (AI4Business, Linee guida UE su chatbot, deepfake e trasparenza). Un’immagine prodotta con un modello generativo per l’header di un articolo di approfondimento rientra quindi in un obbligo più stringente di un semplice banner pubblicitario.
Le Linee guida della Commissione cambiano il testo della norma?
No, e questo è il punto che spesso genera confusione. L’articolo 50 è legge dal 2024 e la data del 2 agosto 2026 per la sua applicabilità era già fissata nel calendario del Regolamento. Le Linee guida del 20 luglio 2026 sono un documento interpretativo, non vincolante in senso stretto ma destinato a orientare come le autorità di vigilanza valuteranno i casi concreti: chiariscono per esempio che i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica impongono a chi li usa (non solo a chi li fornisce) l’obbligo di informare le persone esposte, un dettaglio che riguarda in particolare i marketing tool che analizzano il volto o la voce di chi guarda una vetrina o partecipa a un evento fieristico (Assolombarda, Linee guida sugli obblighi di trasparenza ex art. 50 AI Act).
Chi guadagna e chi rischia in questa fase di rodaggio?
I fornitori di software con la disclosure già integrata di default guadagnano un argomento di vendita immediato: possono presentarsi come “già conformi” a un cliente che deve dimostrarlo in poche settimane. Chi rischia è la piccola impresa che ha comprato un chatbot pronto all’uso due o tre anni fa e non ha mai riaperto le impostazioni: il fornitore del software, non l’AI Act, decide se quella disclosure esiste già o va aggiunta a mano nel prompt di sistema. Prima di pagare una consulenza di compliance, la mossa a costo zero è aprire il pannello di configurazione del proprio chatbot e verificare se il messaggio di apertura dichiara già la natura automatica della conversazione: in molti casi manca solo quella riga, non un intervento tecnico complesso.
Chi controlla e cosa succede a chi non si adegua subito?
La vigilanza sul mercato italiano spetta alle autorità nazionali designate ai sensi del Regolamento, con un ruolo di coordinamento del Garante Privacy sui profili che toccano dati personali, per esempio nel riconoscimento emotivo. Le sanzioni fino al 3% del fatturato o 15 milioni di euro sono il tetto massimo per le violazioni più gravi: il regime di proporzionalità per le PMI, richiamato più volte nelle stesse Linee guida, lascia margine per un primo periodo di verifiche orientate alla correzione più che alla multa immediata. Non è però una moratoria dichiarata: chi aspetta un avviso formale prima di muoversi parte da una posizione più debole di chi, nelle prossime due settimane, ha già sistemato almeno il chatbot e la produzione di immagini generate.
Vai più a fondo
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo integrale su EUR-Lex · articolo 50 (obblighi di trasparenza) e articolo 99 (sanzioni)
- Cyber Security 360, AI Act: dal 2 agosto cambiano gli obblighi di trasparenza dei sistemi di AI · dettaglio operativo sulle Linee guida del 20 luglio 2026
- Assolombarda, la Commissione Europea pubblica le Linee guida sugli obblighi di trasparenza ex art. 50 AI Act · lettura istituzionale per le imprese associate
- Newsletter ai clienti senza consenso: le regole del soft spam dopo la Cassazione · un’altra scadenza normativa che tocca chi fa marketing diretto
- I buyer B2B cercano fornitori chiedendo alle AI: cosa serve per farsi citare · come la stessa tecnologia sta cambiando il modo in cui i clienti trovano i fornitori
- Voucher digitalizzazione 2026 per CRM/Marketing Automation · dove trovare fondi per aggiornare gli strumenti, compresa la messa a norma
Tempo di lettura: 4 minuti